La denuncia di un’asserita violazione al diritto di difesa dell’incolpato, anche nella ipotesi che i fatti avvenuti nella fase preliminare all’apertura del procedimento disciplinare possano avere inciso sulla regolarità del suo svolgimento, può essere soltanto dedotta nelle forme e con gli strumenti che regolano tale procedimento avanti al Consiglio dell’Ordine, salvi i diritti dell’incolpato all’appello (Nel caso di specie, l’asserito mancato rispetto di un preteso termine a difesa da parte del COA locale era stato denunciato al CNF prima ancora che si conludesse il procedimento disciplinare in sede amministrativa).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 163
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 29 Novembre 2012 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 11 Agosto 2010
0 Comment