La valutazione del requisito della condotta irreprensibile, necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che possa aver coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta pertanto un’automatica inibizione dell’iscrizione; ne consegue che la condotta irreprensibile deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 64 del 13 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 13 Marzo 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera n. 2136 del 18 Maggio 2023 (cancellazione amm.va)
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