La valutazione della condotta irreprensibile in rapporto a procedimenti penali, pendenti e conclusi

La valutazione del requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora, irreprensibile), necessario ai fini della iscrizione all’albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato. Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge colui che ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorché per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna. In altri termini, la sussistenza del detto requisito è da ritenersi esclusa in presenza di condotte dell’interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale od accertate in sede penale, le quali – ponendosi in contrasto con la disciplina positiva o con le regole deontologiche della professione forense – siano idonee (anche per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito viene in gioco) ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 15

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 14, Cons. Naz. Forense 09-05-2013, n. 75; Cass. civ., Sez. Unite, 26-05-2004, n. 10137.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 10 Marzo 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Novembre 2012 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4252 del 04 Marzo 2016 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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