La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta pertanto un’automatica inibizione dell’iscrizione. In ogni caso, non dovranno essere considerate, né valutate, condotte che, per la loro natura o per la occasionalità o per la distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui la condotta assume rilievo) sull’affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso della Procura Generale avverso il provvedimento di reiscrizione all’albo).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci, sentenza del 10 febbraio 2014, n. 2.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 30 Ottobre 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 19 Luglio 2012
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