La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima e illibata”) nel caso di condanna penale

La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta pertanto un’automatica inibizione dell’iscrizione, specie se relativa ad una condotta occasionale e risalente nel tempo, che non appaia ragionevolmente suscettibile di incidere attualmente sulla affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il delicato ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense (Nel caso di specie, il Procuratore Generale della Repubblica impugnava la delibera del 2012 del COA di iscrizione nel Registro speciale dei praticanti Avvocati senza patrocinio di soggetto condannato con sentenza del 2001, patteggiata ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p., per fatti connessi all’esercizio abusivo della professione, deducendo la carenza in capo all’iscritto del necessario requisito della condotta specchiatissima ed illibata, ora irreprensibile. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 10 febbraio 2014, n. 2
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 125.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 10 Febbraio 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera del 10 Aprile 2012
abc, Giurisprudenza CNF

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