Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora, “irreprensibile”) del professionista che chiede l’iscrizione o la reiscrizione all’Albo o al Registro deve essere valutato singolarmente, caso per caso, con la necessaria prudenza valutando non solo l’integrità personale dell’aspirante, ma anche l’idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione (Nel caso di specie, la domanda di iscrizione nel Registro Praticanti veniva rigettata alla luce della reiterata violazione degli obblighi posti dal giudice civile in varie ordinanze nell’interesse della figlia minore).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 19 Dicembre 2014 (respinge)- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 18 Luglio 2013
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