Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora, “irreprensibile”) del professionista che chiede l’iscrizione o la reiscrizione all’albo deve essere valutato singolarmente, caso per caso, con la necessaria prudenza valutando non solo l’integrità personale dell’aspirante, ma anche l’idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 17 Ottobre 2013 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 19 Luglio 2012
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 10921 del 19 Maggio 2014 (accoglie)
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