La sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima e illibata” (nel nuovo Ordinamento Forense: “irreprensibile”), necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati non abilitati, deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense. Tuttavia, non possono essere considerate come ostative quelle condotte che, per la loro natura, l’occasionalità, la risalenza nel tempo, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità (Nel caso di specie, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con cui il COA aveva disposto l’iscrizione nel Registro speciale dei praticanti avvocati senza patrocinio di soggetto che, all’età di 18 anni, era stato condannato, a seguito di patteggiamento, per il reato di cui all’art. 648 c.p. – i.e. ricettazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 24 Novembre 2014 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 01 Marzo 2012
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