La valutazione del requisito della condotta irreprensibile

La sussistenza del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima e illibata”), necessaria al fine di ottenere l’iscrizione all’albo o registro, deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense: e, al riguardo, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono solo quelle riferibili alla dimensione privata dell’individuo, bensì anche quelle che rilevano ai fini di una valutazione dell’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento della specifica attività; quanto invece alla sfera strettamente privata del richiedente l’iscrizione stessa. Tuttavia, non possono essere considerate come ostative condotte che, anche per la loro risalenza nel tempo non appaiano oggi ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 1

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 130.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 23 Gennaio 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 06 Novembre 2014
abc, Giurisprudenza CNF

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