La sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima e illibata” (nel nuovo Ordinamento Forense, “irreprensibile”), necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati non abilitati, deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense: e, al riguardo, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono solo quelle riferibili alla dimensione privata dell’individuo, bensì anche quelle che rilevano ai fini di una valutazione dell’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento della specifica attività; quanto invece alla sfera strettamente privata del richiedente l’iscrizione nell’Albo. Tuttavia, non possono essere considerate come ostative condotte che, anche per la loro risalenza nel tempo non appaiano oggi ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità (Nel caso di specie, veniva impugnata al CNF la delibera con cui il COA deliberava di cancellare dal registro dei praticanti un soggetto che, quando appena maggiorenne, aveva riportato due condanne penali per spaccio di droga e guida in stato di ebbrezza. In applicazione del principio di cui in massima, rilevata la risalenza dei fatti commessi in giovane età -per i quali, peraltro, erano altresì intervenute pronunce di riabilitazione-, ed in considerazione della circostanza che il successivo comportamento del praticante risultava essere stato costantemente improntato a correttezza, il CNF ha accolto il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 130
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 161.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 23 Luglio 2015 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 05 Novembre 2013 (cancellazione amm.va)
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