La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”) deve essere operata caso per caso, soprattutto alla luce della idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione che si intende esercitare (Nel caso di specie, il CNF ha escluso la sussistenza del requisito de quo in capo ad un soggetto sottoposto a procedimento penale per i reati di guida in stato di ebrezza e ingiuria aggravata in danno di P.U., nonché già condannato per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e di circolazione stradale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 187
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 17 Ottobre 2013 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 13 Dicembre 2011
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