A tutela dei diritti o della dignità degli interessati (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy), il Consiglio Nazionale Forense può discrezionalmente disporre, anche d’ufficio, che la pubblicazione in qualsiasi forma di una propria sentenza per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia effettuata omettendo l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 28 ottobre 2013, n. 198, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208.
In arg. cfr. pure la pagina della privacy sul sito della banca dati.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 16 Aprile 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Ottobre 2010 (sospensione)
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