La tutela del diritto di difesa nel procedimento disciplinare

Il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere assicurato all’incolpato (attraverso le garanzie previste dagli artt. 45 del r.d.l. 1578/1933 e 47 del r.d. 37/1934) solo nel corso del procedimento disciplinare e non anche nella fase anteriore alla sua formale apertura nella quale non esiste ancora una incolpazione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 209

NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 27 luglio 2010, n. 55; Cons. Naz. Forense, 4 maggio 2009, nonché Cass. Civ., SSUU, 18 febbraio 2010, n. 3880.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Ottobre 2009 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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