Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l’avvocato che, pur avvertito dell’incolpevole ritardo o definitiva assenza della controparte all’udienza, discuta la causa in assenza del Collega, la cui eventuale rimessione in termini, peraltro, non farebbe venir meno la rilevanza disciplinare della condotta, rappresentando anzi la conferma che l’incolpato avrebbe potuto tenere un contegno diverso, senza con ciò mancare ai propri doveri di difesa (Nel caso di specie, approfittando dell’assenza del Collega all’udienza, dovuta ad avverse condizioni climatiche, l’incolpato aveva ottenuto la revoca del decreto monitorio opposto con condanna alle spese).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 maggio 2016, n. 143
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 160, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 18 luglio 2011, n. 106, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 29 novembre 1995, n. 137.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 10 Maggio 2016 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Lagonegro, delibera (avvertimento)
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