La translatio iudicii non sana eventuali vizi o decadenze maturati

La cd. translatio iudicii non può consentire l’elusione dei termini temporali posti, a pena di decadenza, a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di giurisdizione, rimanendo ferme le eventuali preclusioni e le decadenze medio tempore intervenute (art. 11, comma 2, c.p.c.), in quanto, affinché l’effetto conservativo della translatio possa operare, la domanda originaria deve essere stata tempestivamente proposta di fronte al giudice poi dichiaratosi (o dichiarato ex art. 41 c.p.c.) privo di giurisdizione; in caso contrario, l’istituto determinerebbe l’illogica e abnorme conseguenza di rendere vane le regole che presiedono al diritto di azione e/o di impugnazione, e finirebbe per comportare un’indiscriminata e immotivata rimessione in termini (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato avanti al TAR -ma oltre il termine di 60 gg prescritto in generale per gli atti amministrativi- la delibera con cui il COA aveva respinto la sua richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica forense. Declinata la giurisdizione in favore del CNF, quivi l’impugnazione veniva tempestivamente riassunta. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 224

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 224 del 22 Dicembre 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 14 Dicembre 2015
Giurisprudenza CNF

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