La tendenziale tipicità dell’illecito disciplinare riguarda anche l’attività professionale in conflitto di interessi

L’avvocato ha obbligo di astenersi dalla prestazione di attività professionale che possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, ovvero interferire con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale, nella ricorrenza delle ipotesi di conflitto così tipizzabili, secondo il principio che deve connotare, per quanto possibile, la condotta delle norme di rilevanza disciplinare, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, ult. parte L. 247/2012: a) assunzione di un nuovo mandato che determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente; b) conoscenza degli affari di una parte che possa favorire ingiustamente un altro assistito o cliente, pregiudicando il primo; c) adempimento di un precedente mandato che limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 259 del 20 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 259 del 20 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 86 del 31 Gennaio 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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