La pubblicazione tardiva della delibera del COA non determina nullità alcuna, atteso che la legge professionale non prevede alcun termine specifico per il deposito delle decisioni .
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF, n. 131/2006.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 07 Ottobre 2013 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Ottobre 2010 (censura)
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