La tardiva o mancata notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione all’albo o registro

Il provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione all’albo o registro va notificato all’interessato entro 15 giorni (art. 17 co. 7 L. n. 247/2012, già art. 37, co. 3, RDL n. 1578/1933). Detto termine, tuttavia, ha natura ordinatoria, sicché la tardiva o addirittura mancata notifica del provvedimento stesso non ne comporta la nullità ma ha esclusivamente ricadute sulla tempestività del ricorso, prolungando eventualmente i termini per la sua proponibilità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 350 del 27 settembre 2024

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 100/2016, CNF n. 82/2004, CNF n. 122/1996, CNF n. 79/1996.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 350 del 27 Settembre 2024 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 09 Luglio 2021 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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