Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 30 Novembre 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 04 Ottobre 2019 (richiamo)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22426 del 15 Luglio 2022 (respinge)
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