Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 5 del 04 Novembre 2016 (censura)
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