La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Baffa), sentenza n. 141 del 27 luglio 2020

Chiavi di ricerca:
– numero: 20383
– anno: 2021
– autorità: Corte di Cassazione

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sentenza

Norme del codice deontologico forense – Natura – Fonti normative integrative del precetto legislativo – Configurabilità – Fondamento – Conseguenze in tema di contestazione dell’illecito disciplinare – Enunciazione del comportamento integrante la violazione deontologica – Necessità – Rilevanza del “nomen juris” dell’incolpazione – Esclusione – Conseguente attività valutativa del giudice disciplinare – Individuazione

Corte di Cassazione (pres. Virgilio Biagio, rel. Stalla Giacomo Maria), sentenza n. 20383 del 16 Luglio 2021