Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 6 giugno 2015, n. 77
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 20/02/2012 n. 17.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 06 Giugno 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 15 Dicembre 2010 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 18395 del 20 Settembre 2016 (accoglie)
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