La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 luglio 2016, n. 267

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 29 Luglio 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 29 Novembre 2010 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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