La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza del 27 agosto 2018, n. 97

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 27 Agosto 2018 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Ottobre 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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