La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 165 del 23 giugno 2025

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 169 del 23 giugno 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 23 Giugno 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 15 Luglio 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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