Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Cassi), sentenza n. 44 del 27 febbraio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 27 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 10 Febbraio 2023 (sospensione)
0 Comment