La (successiva) parziale assoluzione in sede penale NON impone una corrispondente riduzione della sanzione già irrogata in sede disciplinare

Se, dopo la condanna deontologica per più fatti, l’incolpato sia stato successivamente assolto in sede penale perché alcuni di essi non sussistono o non li ha commessi, il procedimento disciplinare è riaperto (art. 55 L. n. 247/2012 e art. 36 Reg. CNF 2/2014) per una nuova valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato, espungendo la condotta non ritenuta illecita dal giudice penale, per giungere, eventualmente, ad una rideterminazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melogli), sentenza n. 104 del 5 maggio 2021

NOTA:
Per il medesimo effetto derivante dal principio della valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato, affermato con riferimento al proscioglimento parziale intervenuto nella medesima sede deontologica da parte del giudice del gravame (che parimenti non impone una “corrispondente” riduzione della sanzione disciplinare), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019, nonché Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021 (che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 05 Maggio 2021 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 20 Ottobre 2017 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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