La sostituzione del collega nell’attività di difesa

In caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale deve render nota la propria nomina al collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all’assunzione dell’incarico, al fine di fornire al precedente difensore la consapevolezza della nuova nomina (connessa alla cessazione del rapporto professionale) e di far sì che il legale subentrato nell’incarico si adoperi affinchè il collega venga soddisfatto nelle legittime pretese per la attività svolta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 79 del 1° giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 01 Giugno 2022 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 51 del 20 Ottobre 2017 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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