La sospensione parziale, previa separazione, del procedimento disciplinare

Rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, era stata eccepita l’asserita nullità della sospensione, previa separazione, del solo procedimento disciplinare per i cui fatti pendeva procedimento penale a carico dell’incolpato, in attesa della relativa sentenza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 107
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 148.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 17 Luglio 2013 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 06 Ottobre 2010 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12924 del 29 Maggio 2014 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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