La sospensione necessaria del procedimento disciplinare in presenza di un’azione penale, che deve essere comunque promossa ex art. 415 bis c.p.p., si impone esclusivamente in caso di identità (sovrapponibilità) tra i fatti contestati in sede penale e quelli addebitati in sede disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 07 Marzo 2016 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 02 Dicembre 2011 (sospensione)
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