Qualora l’addebito disciplinare riguardi gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale. Tale pregiudizialità, che opera anche nella fase amministrativa del procedimento, determina un ostacolo al diritto di procedere, con la conseguenza che il termine di prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 23 Luglio 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 20 Settembre 2012 (sospensione)
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