La sospensione necessaria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26
NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14;
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11;
– Corte di Cassazione, SS.UU., 1° febbraio 2010, n. 2223.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 13 Marzo 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 11 Maggio 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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