Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo. Tale sospensione (che preclude il decorso del termine di prescrizione) si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto procedimento penale.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 26 Maggio 2010 (radiazione)
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