La sospensione prevista nei confronti del praticante avvocato non abilitato al patrocinio non è una sanzione diversa da quella prevista per gli avvocati, con la precisazione che durante il praticantato essa trova applicazione come sospensione della pratica (come prevede l’art. 58 del R.D. n. 37/1934), e può essere scontata come sospensione dall’esercizio professionale se nel frattempo l’interessato è stato iscritto all’albo degli avvocati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 19 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 07 Novembre 2016 (sospensione)
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