La sospensione prevista nei confronti del praticante avvocato non abilitato al patrocinio non è una sanzione diversa da quella prevista per gli avvocati, con la precisazione che durante il praticantato essa trova applicazione come sospensione della pratica (come prevede l’art. 58 del R.D. n. 37/1934), e può essere scontata come sospensione dall’esercizio professionale se nel frattempo l’interessato è stato iscritto all’albo degli avvocati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 230
NOTA:
In senso conforme, Cass. SS.UU. 09.04.2008 n. 9166.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 19 Luglio 2012 (sospensione)
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