Il provvedimento di sospensione disciplinare irrogato dal CDD non è immediatamente esecutivo, quindi non priva di jus postulandi l’incolpato, che può pertanto proporre ricorso in proprio al CNF, quand’anche non abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori (art. 62 RD n. 37/1934).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 3 del 9 febbraio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 09 Febbraio 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 78 del 10 Dicembre 2018 (sospensione)
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