La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussistesse alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari (Nel caso di specie, l’incolpato aveva depositato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, senza tuttavia fornire alcuna prova sulla attuale pendenza del processo penale o sulla avvenuta conclusione e, in tal caso, con quale esito, né aveva dato, nelle proprie difese, dato informazioni al riguardo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di sospensione, non ritenendo sussistenti elementi certi per stabilire l’attualità della pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto del giudizio disciplinare).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 luglio 2015, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67, nonché Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 16 Luglio 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 16 Aprile 2013 (sospensione)
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