Ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è sufficiente l’avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo altresì necessario il concreto esercizio dell’azione penale.
Chiavi di ricerca:
– codice: art. 68
– codice: art. 68
Risultati della ricerca: 126
Classificazione
– Decisione: [non classificata]– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 24 Settembre 2024 (archiviazione)