Ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è sufficiente l’avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo altresì necessario il concreto esercizio dell’azione penale.
Chiavi di ricerca:
– codice: art. 38
– codice: art. 38
Risultati della ricerca: 26
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Maggio 2014 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Ottobre 2010 (avvertimento)