La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale

Ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è sufficiente l’avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo altresì necessario il concreto esercizio dell’azione penale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 250 del 15 dicembre 2022

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– codice: art. 21

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 21 Aprile 1997 (sospensione)