Ai fini della valutazione di pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare è sufficiente l’avvenuta contestazione, in sede penale, di un fatto reato sovrapponibile a quello oggetto di accertamento in sede disciplinare, non essendo altresì necessario il concreto esercizio dell’azione penale.
Chiavi di ricerca:
– codice: art. 2
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 26 Settembre 2014 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 15 Novembre 2011 (censura)