La sospensione del procedimento disciplinare in presenza di un’azione penale, che deve essere comunque promossa ex art. 415 bis c.p.p. (non essendo perciò sufficiente l’apertura delle indagini preliminari), presuppone identità ovvero sovrapponibilità tra i fatti contestati in sede penale e quelli addebitati in sede disciplinare, con relativo onere della prova a carico dell’incolpato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 10 Ottobre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 23 Luglio 2014 (sospensione)
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