La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale a carico dello stesso incolpato si pone come necessaria ogniqualvolta si ravvisi identità dei fatti in base ai quali è elevata l’imputazione da reato e l’incolpazione per violazione deontologica, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo sia di quello oggettivo
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 08.04.2011, nr. 39.
In arg. cfr. ora l’art. 54 L. n. 247/2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 30 Maggio 2014 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Giugno 2009 (sospensione)
0 Comment