La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale

Il procedimento disciplinare può essere sospeso a tempo determinato, per un periodo complessivo non superiore a due anni, allorché, agli effetti della decisione, sia ritenuto indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale (art. 54 co. 2 L. n. 247/2012). Tale sospensione riguarda anche il corrispondente termine di prescrizione, che peraltro prescinde dalla utilizzazione o meno degli atti del procedimento penale ai fini della decisione disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione del ricorrente, secondo cui la sospensione della prescrizione in parola sarebbe subordinata alla successiva rilevanza processuale degli atti penali in sede disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 121 del 13 giugno 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 13 Giugno 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 19 Ottobre 2018 (sospensione)
abc, Evidenza, Giurisprudenza CNF

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