La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)

Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato, sicché non vi è neppure violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 138 del 18 luglio 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Virgintino), sentenza n. 44 del 21 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 18 Luglio 2020 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Potenza, delibera del 31 Gennaio 2020 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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