La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)

Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato, sicché non vi è neppure violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza n. 241 del 31 dicembre 2018

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 14 dicembre 2018, n. 181, nonché, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 31 Dicembre 2018 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 22 Dicembre 2017 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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