Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 11 del 25 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 25 Gennaio 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 16 Ottobre 2020 (sospensione cautelare)
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