Ai fini dell’adozione della misura cautelare non è necessaria l’apertura di un procedimento disciplinare, dovendosi valutare esclusivamente la gravità astratta delle imputazioni e l’opportunità della sospensione, ove si ritenga configurabile per effetto del comportamento tenuto dal professionista una situazione di allarme capace di ledere il decoro e la dignità dell’intera classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 141
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 09 Ottobre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 04 Luglio 2013 (sospensione cautelare)
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