La sospensione cautelare non ha natura di sanzione e non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, ma perde efficacia se nei successivi sei mesi non sia irrogata alcuna sanzione (art. 60, co. 3, L. n. 247/2012). Tale legame porta ad escludere la possibilità di irrogazione della sospensione cautelare qualora non possa essere motivatamente ipotizzata da parte dell’organo disciplinare la riconduzione della fattispecie di reato contestata o accertata in sede penale in tutto o in parte ad una fattispecie deontologicamente rilevante, anche con riferimento all’eventuale prescrizione dell’azione disciplinare.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 336 del 21 Settembre 2024 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 07 Maggio 2024 (sospensione cautelare)
0 Comment