Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo precauzionale, col quale si intende tutelare il decoro e la dignità della classe forense (Nel caso di specie, il professionista era stato condannato in primo grado alla pena della reclusione per anni tre e mesi tre quale assessore provinciale ai lavori pubblici).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 25 Marzo 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 07 Giugno 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26148 del 03 Novembre 2017 (respinge)
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